Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
nell'adunanza del 27-28 giugno 1997

Capo I - Principi generali
Articolo1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli
psicologi.Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.

Articolo 2
L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite
secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed
utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.In
ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e
gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.Lo psicologo è consapevole
della responsabilità sociale derivante dal fatto che,nell'esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori
personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua
influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.Lo psicologo è
responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4
Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta
opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in
base a religione, etnia,nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di
appartenenza,orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.Quando
sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo
deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di
sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario
dell'intervento stesso.

Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della
propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.Lo psicologo impiega metodologie delle quali
è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o
utente, aspettative infondate.

Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza ditali condizioni, informa il
proprio Ordine.Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche
e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.Nella
collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel
rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle
stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni
raggiunte; espone,all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di
usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa
coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status
scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve
altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso
stesso.Nell' ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e
correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire
comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi,
non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha
la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la
natura della collaborazione richiesta.Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla
riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si
impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie,fatti o
informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni
professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti.

Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del
suo rapporto professionale.Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile
consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso ditale
consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il
riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale,ai fini della tutela
psicologica del soggetto.Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o
parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli perla vita o per
la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare,nella fase
iniziale, circa le regole che governano tale intervento.È tenuto altresì ad impegnare, quando
necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale,lo psicologo
può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione.

Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di
professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del
destinatario della prestazione.

Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il
rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni
successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme
specifiche.Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale
protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla
costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di
tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la
libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, de professionista cui rivolgersi.

Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a
rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non
avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e
tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.

Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di
strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla
professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.È fatto salvo
l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in
materie psicologiche.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente,e non
utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti
vantaggi.

Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.In
ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento
professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e
massime.

Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo,al gruppo,
all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibili
circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici
della riservatezza.Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso
informato.Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne
indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.Nel
caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano
recare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela
psicologica dei soggetti.

Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri
problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e
di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la
natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando
constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che
ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con
l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della
professione.Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni
significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti
costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto
professionale.Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto
professionale,possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al
rapporto professionale.

Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di
determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura
scientifico-professionale.

Articolo 30
Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non
costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in
assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale
nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi
della relazione professionale.Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un
committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa
la natura e le finalità dell'intervento.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della
colleganza.Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività,quale
che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la
loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i
progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di
favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.

Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro
formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o
comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.Costituisce
aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi
casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro
della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine
competente.

Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze.Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il
ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro
collega o ad altro professionista.

Articolo 38
Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria
condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e
competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in
modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità,lo psicologo non
assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni
caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri
di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.

Capo V - Norme di attuazione

Articolo 41
È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l' "Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale
dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli
regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della
Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice
Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione
dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28,comma 6, lettera c) della Legge 18
febbraio 1989, n. 56.


CODICE DEONTOLOGICO